I documenti sui quali devono essere fornite le informazioni prescritte possono indicativamente essere: lettere, fax, e-mail, contratti, bilanci, fatture emesse, nonché, data l’espressione genericamente usata nell’art. 2250 di “spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico”, si ritengono inclusi non solo i siti web ma anche le varie forme di presenza sul web come ad esempio il profilo aziendale nei social networks.
Per rispettare sia i dettati civilistici che quelli fiscali, nei documenti di cui sopra, le società devono indicare:
la ragione sociale completa;
il numero di partita IVA;
il numero di codice fiscale;
la sede della società;
l’Ufficio del Registro delle Imprese presso il quale la società risulta iscritta;
il numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese;
l’eventuale stato di liquidazione a seguito di scioglimento della società;
il capitale sociale versato, come risulta dall’ultimo bilancio;
l’eventuale sussistenza di un unico socio (società unipersonale);
il numero REA;
l’indirizzo PEC (dato non obbligatorio che l’utenza però potrebbe rilevare facilmente all’indirizzo www.inipec.gov.it).
Per quanto riguarda le ditte individuali, l’art. 2199 prescrive che l’imprenditore deve indicare:
il Registro delle Imprese presso il quale è iscritto;
i dati fiscali obbligatori del numero di partita IVA e codice fiscale.
Sono gli artt. 2199 (per le ditte individuali) e 2250 (per le società) del codice civile, a prescrivere le informazioni da indicare negli atti, nella corrispondenza e nei siti web.
Sul fronte delle sanzioni, l’art. 2630 c.c. prevede che “Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro”.
Sarà possibile avvalersi del pagamento in misura ridotta di 206 euro.